Il Decreto-Legge n. 79 del 2021 ha introdotto l’Assegno Temporaneo per i nuclei familiari con figli minori a carico. Questa misura è destinata a supportare chi produce reddito da attività lavorativa autonoma, inclusi artigiani, commercianti, titolari di reddito di impresa, soci di società e lavoratori autonomi. Inoltre, si rivolge ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.
Condizioni per l’accesso al beneficio
Per accedere all’assegno temporaneo, è necessario soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:
- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea.
- Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.
- Essere domiciliato e residente in Italia con figli minori a carico fino al compimento del 18° anno di età.
- Essere residente in Italia da almeno due anni (anche non continuativi) o titolare di un contratto di lavoro (a tempo determinato di almeno 6 mesi o a tempo indeterminato).
- Avere un ISEE in corso di validità.
Misura dell’assegno temporaneo
L’importo dell’assegno varia in base al valore dell’ISEE e al numero di figli minori.
- Per nuclei con ISEE inferiore a 7.000 euro: l’assegno può raggiungere un massimo di 217 euro mensili per figlio.
- Per nuclei con ISEE fino a 50.000 euro: l’importo minimo è di 30 euro mensili per figlio.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito e, per i percettori di Reddito di Cittadinanza, l’INPS provvede a erogarlo automaticamente in aggiunta al reddito percepito.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata dal genitore richiedente entro il 31 dicembre 2021.
Modalità di pagamento
Il pagamento dell’assegno temporaneo è effettuato direttamente dall’INPS, che accredita gli importi sul conto corrente indicato nella domanda.