Il DL 146/2021 ha introdotto rilevanti modifiche riguardo alla formazione e al ruolo del Preposto alla sicurezza, rendendo obbligatorio l’aggiornamento periodico della sua formazione.
Riferimento normativo
Secondo l’articolo 37 del D.lgs. 81/2008, nuovo comma 7-ter, per garantire l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte esclusivamente in modalità in presenza. Tali corsi devono essere ripetuti con cadenza almeno biennale e, comunque, ogni qualvolta sia necessario a causa dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. In pratica, non possono trascorrere più di 2 anni tra un corso e quello successivo.
Perché la data del 21/12/2023
Il riferimento temporale per l’aggiornamento biennale è fissato a 24 mesi dall’entrata in vigore della Legge di conversione n. 215/2021, che ha avuto effetto a partire dal 21 dicembre 2021. Quindi, l’obbligo di aggiornamento biennale diventa sanzionabile solo a partire dal 21 dicembre 2023.
Mancato aggiornamento biennale e sanzioni
L’obbligo del mancato aggiornamento biennale sarà sanzionabile solamente a partire dal 21 dicembre 2023. La Circolare n. 1/2022 dell’INL ha confermato che non verranno applicate sanzioni per il mancato aggiornamento fino al nuovo Accordo Stato Regioni, che entrerà in vigore successivamente.

La CLAAI a tua disposizione
La CLAAI rimane a disposizione per ogni chiarimento riguardo a questo obbligo e alle modalità di formazione e aggiornamento.